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Art. 1
(Misure urgenti di contenimento del contagio)

1.c) la riammissione nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia di durata superiore
a cinque giorni avviene, fino alla data del 15 marzo 2020, dietro presentazione di certificato medico,
anche in deroga alle disposizioni vigenti


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